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Statuto

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi dell’art. 36 del c.c. l’”Associazione Italiana Medici di Famiglia” Organizzazione Scientifica senza scopo di lucro, in seguito denominata AIMEF.
AIMEF è una Società Scientifica per la Medicina di Famiglia/Medicina Generale. AIMEF è apartitica, asindacale, non ha scopo di lucro e si impegna ad operare su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 – SEDE LEGALE

La sede legale dell’Associazione è in Milano, Piazza Duca d’Aosta, 12.
Essa è trasferibile.
Su delibera del Consiglio Direttivo si potranno istituire sedi più idonee ai propri scopi statutari, presso Enti, Associazioni, Fondazioni. Lo stesso Consiglio Direttivo delibera sull’apertura di altre sedi secondarie distaccate, regolamentate dal presente statuto.

Art. 3 – DURATA

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – SCOPO SOCIALE

AIMEF non ha scopo di lucro e persegue finalità di utilità sociale fra medici di famiglia, cultori delle discipline mediche e cittadini e si propone di:

1. Partecipare all’educazione sanitaria della popolazione organizzando direttamente e/o in collaborazione con i soci volontari incontri aperti al pubblico.
2. Assistenza sociale, socio sanitaria, informazione e formazione, nei confronti di categorie di persone svantaggiate e non, anche non comunitarie.
3. Promuovere ed organizzare iniziative di ricerca, di aggiornamento e di educazione sanitaria (incontri, convegni, congressi).
4. Tutelare l’etica e la professionalità del medico ed in particolare del medico di famiglia.
5. Arricchire la formazione scientifica e culturale del medico privilegiando il rapporto medico-paziente ed il rapporto medico-territorio.
6. Creare occasioni di collegamento, confronto di esperienze e scambi professionali fra gli aderenti.
7. Avviare e realizzare anche in Italia la disciplina della medicina di famiglia attraverso lo studio, la promozione, la ricerca e l’eventuale organizzazione di servizi sanitari e non, come supporto ad essa. Ha inoltre lo scopo di istruire e formare tutti coloro che vogliono interessarsi a questa disciplina medica attuando tutte le iniziative didattico-formative per il raggiungimento dello scopo.
8. Promuovere iniziative di proposizione e di interazione con Soggetti istituzionali e non, italiani e stranieri per il raggiungimento di “nuovo e positivo riconoscimento” dello status professionale-politico- sociale del Medico di Medicina generale.
9. Curare, promuovere e diffondere omogenei livelli di qualità professionale su tutto il territorio nazionale ai fini del miglioramento della erogazione dell’assistenza primaria alla popolazione.
10. Impegnarsi in tutte le attività che possano migliorare la figura del medico di famiglia sul territorio.
11. Collaborare attraverso la rete dei medici e dei soci tutti alla ricerca scientifica e relative elaborazioni.
12. Stabilire rapporti con Enti, Associazioni, Istituti italiani e stranieri che possano concorrere a favorire il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, privilegiando la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, e le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private.
13. Mettere a disposizione degli associati le specifiche competenze professionali di ogni associato.
14. Creare un Organizzazione Dipartimentale per la didattica e la ricerca nella medicina di famiglia.
15. Creare promozione su problematiche della medicina di famiglia attraverso convegni, congressi, meeting ed altri mezzi di diffusione pubblicitaria.
16. Curare la formazione, sia in proprio, sia attraverso università, scuole associazioni, enti pubblici e privati, società, di quanti vogliano interessarsi della disciplina della medicina di famiglia, promuovendo l’attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM.
17. Concorrere alla determinazione degli standard di riferimento nazionali per la medicina di famiglia, con l’elaborazione di linee guida in collaborazione con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione Italiana della Società Medico-Scientifiche (F.I.S.M.).
18. Promuovere ed organizzare la ricerca in quest’area, con trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e tramite rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.
19. Promuovere iniziative e progetti finalizzati alla pubblicazione di articoli, riviste e periodici e istituire borse e premi di studio e ricerca.
20. Curare la pubblicazione di materiali aventi preminente carattere scientifico, culturale, rappresentate da riviste periodiche, libri, enciclopedie ed edizioni multimediali.
21. Conferire rappresentanze, nominare commissionari e concessionari.
22. Creare una rete di strutture sanitarie sia pubbliche che private in funzione della formazione personale.
23. Creare una rete di servizi ed una linea editoriale per l’aiuto nella professione del medico di famiglia anche attraverso convenzioni con enti o società di persone e capitali.
24. Stipulare convenzioni sia con università italiane e/o estere, sia con altri enti pubblici e privati per il raggiungimento degli scopi dell’associazione.
25. Esprimere pareri su aspetti della medicina di famiglia inerenti la Bioetica.
26. Realizzare strategie di cooperazione con strutture sanitarie pubbliche e private, società di persone o di capitali, enti pubblici, associazioni, scuole, anche attraverso la collaborazione dei soci volontari, prevedendo la possibilità di confederarsi con altre società scientifiche.
27. Coordinare attività sociali e di interazione tra i soci dei Cenacoli periferici in modo da contribuire alla creazione di una rete di rapporti professionali ed umani improntati al reciproco scambio di competenze professionali ed umane e sociali. È fatto divieto all’associazione di svolgere esercizio di attività imprenditoriale o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per la attività di formazione continua e comunque diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
28. Su tutte le attività che si andranno a svolgere sono previsti sistemi di verifica del tipo e della qualità delle stesse.

Art. 5 – SOCI

Il numero degli associati è illimitato. Dell’associazione possono far parte:

1. Laureati in medicina e chirurgia senza alcuna discriminazione in relazione al luogo di lavoro.

2. Tutti coloro che operino nel campo della Medicina ed in particolare della Medicina di Famiglia/Medicina Generale e che ne condividano le finalità; con la percentuale dei soci costituita da medici attivi nella disciplina stessa in osservanza delle norme ministeriali vigenti.

3. Professionisti non laureati in medicina e chirurgia di riconosciuta competenza nel settore sanitario e culturale legato alla sanità che siano in grado di contribuire attivamente alle iniziative dell’associazione.

4. Enti, Associazioni, strutture sanitarie e non, che operino nel campo della Medicina di Famiglia con l’intento di promuovere la formazione e/o la ricerca.

L’elenco aggiornato dei soci è tenuto dal Consiglio Direttivo.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – CATEGORIA DEI SOCI

L’associazione è composta dalla seguente categoria di soci:


A. Fondatori:
Coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e che risultano in regola con il pagamento della quota associativa. I soci fondatori hanno diritto di voto, possono essere eletti nelle cariche sociali e pagano la quota annuale ordinaria.


B. Ordinari:
1. Laureati in medicina e chirurgia e in particolare con attività di Medico di Famiglia. I soci ordinari hanno diritto di voto, possono essere eletti nelle cariche sociali e pagano la quota annuale ordinaria.

2. Enti, Associazioni, strutture sanitarie e non, che operino nel campo della Medicina di Famiglia con l’intento di promuovere l’aggiornamento professionale, la formazione e/o la ricerca. Essi pagano una unica quota annuale, hanno diritto di esprimere un unico voto in assemblea; il voto viene espresso dal proprio rappresentante legale o da suo delegato.

C. Onorari:
Sono persone fisiche, Enti, Società, Associazioni proclamati tali dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per il loro contributo alla promozione della Medicina di Famiglia e comunque per meriti insigni. I soci onorari non hanno diritto di voto, non possono essere eletti nelle cariche sociali e non pagano la quota annuale ordinaria.

D. Aggregati:
Laureandi in Medicina e Chirurgia del VI° anno di corso, laureati in scienze infermieristiche. I soci aggregati non hanno diritto di voto, non possono essere eletti nelle cariche sociali e pagano la quota annuale ordinaria.

Art. 7 – AMMISSIONE DEI SOCI

L’ammissione per ogni nuovo socio è deliberata su richiesta scritta dell’interessato, dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa ed a suo insindacabile giudizio. Nel caso di Enti, associazioni, strutture sanitarie e non la domanda di ammissione deve contenere:

a. indicazione della ragione sociale, della sede, dei recapiti telefonici e postali;
b. copia dell’Atto Costitutivo, Statuto o regolamento interno ove adottato;
c. copia della delibera e/o dell’ultimo atto che indica la persona fisica designata alla carica presidenziale;
d. dichiarazione di conoscenza ed accettazione dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti interni dell’AIMEF.

Gli associati prestando adesione e domanda di ammissione all’Associazione, si obbligano a rispettare il presente statuto.

Art. 8 – DOVERI DEI SOCI

L’appartenenza alla associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dagli Organi dell’associazione, secondo le competenze statutarie. Il socio persona fisica o Ente, Associazione ecc. deve pagare annualmente la quota fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

Ogni socio dell’associazione dovrà pagare al momento dell’ammissione una quota associativa per un ammontare determinato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell’anno precedente; in assenza di delibera specifica entro tale data, si intende confermata la quota in vigore nell’anno in corso.
La quota annuale dovrà essere pagata per ogni anno solare entro il 31 gennaio di ciascun anno e comunque non oltre i 180 giorni dalla scadenza dell’anno in corso (30 giugno) pena la espulsione per mancato pagamento della stessa. Per coloro che si iscrivono per la prima volta all’Associazione dopo il 30 giugno, la quota pagata è valida fino al 31 dicembre dell’anno successivo; questa norma non si intende valida per i rinnovi di iscrizione.
L’impegno del Socio di qualsiasi categoria si intende automaticamente rinnovato alla scadenza del periodo annuale previsto e per un altro periodo uguale, qualora l’interessato non abbia rassegnato le proprie dimissioni a mezzo lettera indirizzata al Consiglio Direttivo presso la sede legale, entro il 30 novembre dell’anno di scadenza del suo impegno.
Il socio che per qualunque motivo cessa di fare parte dell’associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:
1. per dimissione, rassegnata per iscritto mediante comunicazione per lettera raccomandata alla sede sociale;
2. per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dovuta al mancato espletamento senza giustificato motivo delle prestazioni che il socio si era impegnato a rendere nell’ambito dei programmi sociali;
3. per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa a causa di indegnità morale o per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto;
4. per mancato pagamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dalla scadenza dell’anno sociale.


Art. 11 – PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

1. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze attive risultanti dal rendiconto consuntivo;
3. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti testamentari, contributi da parte di enti pubblici, persone fisiche e giuridiche.
4. Il patrimonio associativo deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi perseguiti dall’Associazione.

Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a. quote associative;
b. contributi ad hoc in occasione di specifiche attività;
c. eventuali retribuzioni di enti pubblici e privati;
d. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale anche se forniti attraverso soggetti collaterali. L’attività ECM verrà finanziata attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o Enti Pubblici e privati ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici nel rispetto dei criteri e nei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Art. 12 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:
1. L’Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti
4. Il Collegio dei Probiviri

Art. 13 – ASSEMBLEA

L’assemblea è costituita dai Soci fondatori e dai Soci ordinari, di cui all’articolo 6 del presente statuto, in regola con il pagamento della quota sociale e che risultino iscritti almeno trenta giorni prima della convocazione. Ai fini del diritto di voto, per data di iscrizione si intende quella relativa alla ratifica di essa da parte del Consiglio Direttivo per i nuovi soci. Per i rinnovi essa si riferisce alla acquisizione fattiva della quota d’iscrizione nella cassa dell’AIMEF.
Ogni Socio delle suddette categorie può farsi rappresentare per delega da altro Socio delle stesse; nessun socio può essere portatore di più di cinque deleghe.
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del rendiconto consuntivo. L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento quando se ne ravvisa la necessità oppure quando 1/10 dei Soci aventi diritto al voto ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo stesso, proponendo l’ordine del giorno. In questo secondo caso il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione dell’assemblea, che dovrà essere tenuta entro 45 giorni dal ricevimento della domanda.
In ogni caso la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie è fatta mediante apposito avviso sul sito Internet dell’AIMEF o tramite pubblicazione su giornali, riviste o bollettini associativi; la convocazione può inoltre avvenire tramite lettera anche non raccomandata, via telefono, fax, SMS, e-mail ai singoli soci e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della adunanza e l’ordine del giorno, con un preavviso di almeno 10 giorni rispetto a quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione se all’ora della convocazione sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in seconda convocazione, fatta più tardi di un’ora almeno, qualsiasi sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. La data di questa seconda convocazione deve essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria tanto in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati.
La modifica dello Statuto dell’associazione è deliberata dall’assemblea straordinaria, sia prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Il Presidente dell’Assemblea designa tra i Soci presenti un segretario ed almeno due scrutatori per il controllo delle votazioni.
L’Assemblea delibera unicamente in merito alle materie proposte nell’ordine del giorno. In caso di argomenti non contemplati nell’ordine del giorno e generalmente definiti come “varie ed eventuali”, l’Assemblea all’inizio della riunione li approva o li respinge nella loro definizione e consistenza e – qualora approvati – li integra a pieno titolo nello stesso, assegnando loro l’esatto ordine di discussione e votazione.

Sono competenze dell’Assemblea:
1. L’approvazione degli argomenti vari ed eventuali e la loro integrazione nell’ordine del giorno;
2. l’approvazione del rendiconto consuntivo di esercizio presentato dal Consiglio Direttivo;
3. l’elezione del Consiglio Direttivo;
4. l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
5. l’elezione del Collegio dei Probiviri;
6. le modifiche dello Statuto;
7. lo scioglimento dell’associazione
8. ogni delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione che ecceda i poteri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

La elezione democratica degli Organi associativi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri) come indicati nell’Art. 12, avviene con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata a tre anni.

Art. 14 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di undici membri; scelti tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e comunque fino alla assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
Nella prima riunione il Consiglio Direttivo procede alla designazione fra i propri componenti del Presidente, del Vice Presidente, del segretario e del tesoriere. Il Presidente rappresenta l’associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Entro otto giorni dalla nomina, il nuovo Consiglio Direttivo deve essere convocato dal presidente uscente o in caso di suo impedimento, dal Consigliere eletto col maggior numero di voti.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei Soci che di terzi. Egli cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza prolungata.
Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere predispone i rendiconti sociali, controlla le entrate, le uscite, conserva la cassa sociale. Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono puramente onorari.
I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il Consiglio direttivo può conferire altre nomine o incarichi.
I membri del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente e personalmente fra loro per le obbligazioni assunte verso terzi. Per tutte le Cariche sociali così come elencate, sono escluse retribuzioni.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il membro del Consiglio Direttivo che rinunci alla carica deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo stesso. La rinuncia ha effetto immediato; il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo col primo in successione dei non eletti nelle ultime elezioni nella stessa categoria del socio dimissionario o deceduto e che accetti l’incarico. Il Consigliere così nominato scadrà con il Consiglio in carica.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno il numero legale minimo dei Consiglieri cui al precedente articolo, si riterrà decaduto tutto il Consiglio Direttivo e si dovrà convocare l’Assemblea entro 30 giorni per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. La cessazione del Consiglio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio è stato insediato.

Art. 16 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente mediante invito scritto tramite lettera anche non raccomandata, oppure via telefono, fax, SMS, e-mail contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì quando ne venga fatta richiesta da cinque consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente o, nell’ipotesi di sua assenza, del Vice Presidente.
In caso di accordo di almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo è data facoltà di procedere anche a riunioni e deliberazioni attraverso il lo strumento telematico. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare tutti i soci fondatori ai quali verrà data comunicazione della convocazione dello stesso, tuttavia coloro che non rivestono la carica di consigliere non hanno diritto di voto e la partecipazione è a proprie spese.

Art. 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

1. La gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione senza limiti di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari e/o opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quegli atti riservati all’Assemblea;
2. Delegare parte dei propri poteri e quelli del Presidente ad uno o più dei suoi membri;
3. Decidere di tutte le questioni che interessano l’attività dell’associazione, deliberare le spese e quanto altro necessario per il funzionamento dell’associazione;
4. Redigere i rendiconti consuntivi da sottoporre all’assemblea almeno venti giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
5. Stabilire le quote sociali;
6. Redigere e/o modificare il regolamento allegato al presente statuto o appositi regolamenti interni per il funzionamento tecnico e amministrativo dell’associazione;
7. Convocare l’assemblea dei Soci ogni qual volta lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta a norma dell’art. 13 del presente statuto;
8. Deliberare l’ammissione dei Soci;
9. Deliberare l’espulsione dei soci nei casi previsti dall’art.10 del presente statuto;
10. Stabilire il programma dell’attività dell’associazione;
11. Provvedere all’assunzione e al trattamento del personale dipendente;
12. Nominare e revocare procuratori speciali.

Art. 18 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea.
Dura in carica 3 anni, ed è rieleggibile.
Il Collegio è composto da tre membri , due dei quali sono soci fondatori ed uno deve essere iscritto all’Albo dei Revisori dei Contabili. Il membro iscritto all’Albo di Revisori Contabili dovrà essere pagato per l’attività svolta, sulla base della relativa Tariffa professionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a. esercita la vigilanza nell’amministrazione dell’associazione con ampia facoltà di controllo;
b. redige la relazione sul rendiconto consuntivo annuale;
c. accerta la regolare tenuta della contabilità sociale;
d. verifica la consistenza di cassa;
e. chiede la convocazione del Consiglio Direttivo. Il Revisore può procedere in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso ad atti di ispezione e controllo.

Art. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea fra i soci ordinari e fondatori. Il membro del Collegio dei Probiviri che rinunzi alla carica deve darne comunicazione scritta al Collegio stesso.
La rinunzia ha effetto immediato; il Collegio dei Probiviri provvede a sostituirlo con il primo dei due membri supplenti, e qualora questi fossero già stati utilizzati, provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti nelle ultime elezioni. Il membro così nominato scadrà con il Collegio in carica.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno il numero minimo legale stabilito nel 1° comma del presente articolo, si riterrà decaduto l’intero Collegio ed il Consiglio Direttivo dovrà convocare l’Assemblea entro 30 giorni per l’elezione dell’intero Collegio dei Probiviri.
Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno tre su cinque dei Probiviri; le decisioni vengono prese a maggioranza, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.
È fatta facoltà del Presidente del Collegio dei Probiviri di procedere a riunioni attraverso lo strumento telematico.
Il Collegio dei Probiviri decide, se richiesto per iscritto dagli interessati, in merito alle espulsioni dei soci decretate dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vengono, dal Presidente del Collegio stesso, comunicate con lettera anche non raccomandata, fax, SMS, e-mail all’interessato e, in copia conforme per conoscenza, al Consiglio Direttivo per l’esecuzione del provvedimento.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Art. 20 – DECADENZA DELLE CARICHE SOCIALI

I componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri possono essere dichiarati decaduti dalla propria carica quando non partecipino senza giustificato motivo consecutivamente a 3 riunioni.
La decadenza viene pronunciata dall’organo cui il membro decaduto appartiene. Per la sostituzione del membro appartenente al Consiglio Direttivo, il Consiglio provvederà ai sensi e con le modalità previste dall’art.15 del presente statuto.
Per la sostituzione del membro appartenete al Collegio dei Probiviri il Collegio provvederà ai sensi e con le modalità previste dall’art. 19 del presente statuto.

Art. 21 – ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. La data di scadenza del primo esercizio è fissata al 31 Dicembre del 2001. E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sono imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Inoltre è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. La medesima Assemblea provvederà alla nomina di tre liquidatori.
Le relative spese saranno a carico dei Soci.

Art. 23 – VARIE

Per tutto quanto non sia regolato dal presente statuto e dal regolamento che sarà deciso dal Consiglio Direttivo, si fa riferimento a quanto previsto dalle norme del Codice Civile in materia di Associazioni e alle leggi in materia.